Le novità introdotte con la legge 9/2026 .
E’ stata pubblicata nel Burt del 25 giugno 2026 la legge “Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018”, approvata dal Consiglio regionale il 10 giugno 2026.
Il provvedimento introduce alcune modifiche significative al Testo unico regionale del Turismo, dando seguito alle numerose sollecitazioni dei mesi scorsi per rivedere parte delle misure entrate in vigore nel 2025, e anche in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale della fine dello stesso anno.
Ecco una sintesi delle principali novità attese nel provvedimento per il settore turistico ricettivo.
A. DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA
L’art. 41 della legge 61/2024 aveva stabilito che:
Affittacamere
Bed & Breakfast
Case e appartamenti per vacanze (CAV)
Residenze d’epoca
potessero essere esercitati esclusivamente in immobili con destinazione urbanistica turistico-ricettiva.
Inoltre l’art. 144 prevedeva che:
fino al 30 giugno 2026 fosse possibile operare anche in immobili con destinazione residenziale;
dal 1° luglio 2026 sarebbe diventato obbligatorio il passaggio alla destinazione turistico-ricettiva.
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
1. Attività già esistenti alla data di entrata in vigore della l.r 61/2024 (9//2025)
Per le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore del Testo Unico:
viene introdotto un regime di salvaguardia dei diritti acquisiti;
è garantita la continuità aziendale delle attività esistenti.
2. Quando si perde la deroga
La nuova legge chiarisce che la tutela non è illimitata.
La deroga tende a cessare in presenza di eventi che determinano una discontinuità dell’attività, quali:
– cessazione dell’attività;
– cambio di titolarità;
– perdita del titolo giuridico che legittima l’esercizio dell’attività;
– altre situazioni che interrompono la continuità dell’impresa.
In questi casi si applicherà integralmente il nuovo regime urbanistico previsto dal Testo Unico.
3. Cambio di destinazione d’uso
La Regione conferma la possibilità di effettuare il cambio di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva entro il 30 giugno 2027 senza oneri di urbanizzazione a carico delle attività già esistenti
4. Possibilità di tornare a destinazione residenziale
Per le attività che effettueranno il passaggio alla destinazione turistico-ricettiva, sarà possibile ripristinare la precedente destinazione residenziale in caso di:
– cessazione dell’attività;
– cessazione del titolo che ne legittima l’esercizio.
5. Attività avviate dopo l’entrata in vigore della l.r. 61/2024 e ed entro il 30 giugno 2026
L’applicazione delle nuove disposizioni sulla destinazione d’uso viene differita al 31 dicembre 2027.
B. AFFITTACAMERE E B&B NELLO STESSO EDIFICIO
Il Testo Unico aveva introdotto il limite secondo cui uno stesso soggetto non poteva superare, nello stesso edificio, la capacità ricettiva di una singola struttura.
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
La L.R. 9/2026 elimina, per le attività già esistenti, il rischio di dover ridurre camere e posti letto.
Chi gestiva due esercizi di affittacamere e/o B&B nello stesso edificio alla data di entrata in vigore della legge mantiene la possibilità di proseguire l’attività in deroga.
C. LOCAZIONI TURISTICHE
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
vengono semplificati alcuni adempimenti amministrativi. Le informazioni relative all’accessibilità saranno integrate direttamente nella comunicazione o nella SCIA dell’attività. Le comunicazioni dovranno essere presentate al SUAP territorialmente competente.
Subingresso: viene semplificata la procedura nei casi di cessazione dell’affitto d’azienda con contestuale trasferimento della gestione ad altro soggetto.
Cessazione delle attività: la legge chiarisce che la cessazione dell’attività comporta la decadenza del relativo titolo abilitativo, della comunicazione o della SCIA.
Inoltre:
Viene aggiunto il requisito del domicilio per circoscrivere meglio la locazione di porzioni di alloggio, impedendo pratiche elusive.
Viene esteso l’elenco dei Comuni “ad alta densità turistica” che hanno facoltà di regolamentare l’attività di locazione breve per finalità turistiche.
Il criterio di individuazione fa ora riferimento ai comuni che hanno l’indice di sintesi “più alto o immediatamente inferiore” (anziché “maggiore”) secondo la classificazione adottata dall’ISTAT.
In provincia di Arezzo, la facoltà è quindi estesa ai seguenti 13 comuni della provincia di Arezzo:
– Comuni a densità “Molto Alta” (S5)
In questa fascia rientra il polo principale con il livello massimo di pressione turistica:
– Arezzo
– Cortona
– Comuni a densità “Alta” (S4)
Questi 11 comuni si collocano nel livello immediatamente inferiore e hanno la facoltà di adottare tetti o norme di regolamentazione per tutelare la residenzialità:
– Anghiari
– Caprese Michelangelo
– Castiglion Fiorentino
– Chiusi della Verna
– Laterina Pergine Valdarno
– Loro Ciuffenna
– Lucignano
– Monterchi
– Ortignano Raggiolo
– Poppi
– Pratovecchio Stia
D. AGENZIE DI VIAGGIO ON LINE
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
Vengono introdotti chiarimenti in merito all’individuazione della sede di riferimento per le società operanti esclusivamente online.
E. PROFESSIONI TURISTICHE
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
Vengono adeguate alcune disposizioni relative a maestri di sci e guide alpine e viene introdotta la nuova figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, con specifica disciplina regionale.
F. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI IN ALBERGHI
COSA CAMBIA CON LA L.R. 9/2026
Viene allineato il Codice del Commercio (l.r. 62/2018) al Testo unico sul Turismo (l.r. 61/2024): la possibilità di somministrare alimenti e bevande al pubblico, precedentemente limitata ai soli “alberghi con ristorante”, viene ufficialmente estesa a tutte le strutture ricettive alberghiere riconosciute dal nuovo Testo Unico, ferma restando la necessità dei requisiti igienico-sanitari.





