“DIGITOUR” CREDITO D’IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE PER LE AGENZIE DI VIAGGIO

“DIGITOUR” CREDITO D’IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE PER LE AGENZIE DI VIAGGIO

Da martedì 12 ottobre invio delle domande. Scopri come funziona.

A partire dalle ore 12.00 del 12 ottobre 2022 è nuovamente possibile richiedere il bonus istituito dall’art. 4, D.L. n. 152/2021 e finanziato dal PNRR (M1C3, investimento 4.2.2). Sul sito di Invitalia https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/digitour è presente una sezione dedicata per la presentazione delle domande.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA:
Le richieste di accesso al credito d’imposta possono essere presentate dalle agenzie di viaggi e dai tour operator, con sede operativa attiva sul territorio italiano.
Ai fini dell’ammissibilità, le imprese richiedenti devono:

  • essere iscritte al registro delle imprese;
  • avere come codice ATECO uno o più dei seguenti: 79.1, 79.11, 79.12;
  • essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva. L’esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell’agevolazione;
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana; a tal fine produce dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R n. 445/2000, assumendo le responsabilità penali per il caso di falsa attestazione;
  • non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria.
Le domande possono essere inoltrate anche dalle imprese che hanno chiesto le agevolazioni nel primo sportello, aperto dal 4 marzo al 4 aprile 2022.

PER QUALI SPESE PUO’ ESSERE RICHIESTO IL BONUS:
Danno diritto al credito di imposta gli investimenti in attività di sviluppo digitale.
In particolare, nella domanda deve essere specificato l’importo delle spese, sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, riferite ai i seguenti interventi:

  • acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wi-fi;
  • affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
  • acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
  • acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acqui-sto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
  • acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM, Customer Relationship Management;
  • acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
  • acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
  • creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
  • acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Sono esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.

ATTENZIONE:
Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR; l’effettività del sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro, o da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto all’albo, o da un consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

A QUANTO AMMONTA IL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito di imposta copre fino al 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo complessivo di 25.000 euro per impresa.
Il credito d’imposta:

  • è fruibile a seguito dell’autorizzazione che Invitalia rilascia dopo la conclusione e l’intero pagamento dell’investimento previsto;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
  • non è cumulabile, per le stesse spese, con nessun’altra agevolazione.
IL BENEFICIO OTTENUTO:

  • è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, nell’anno successivo a quello di comunicazione della conclusione dell’intervento, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge n. 388/2000, e all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo;
  • (in alternativa alla fruizione diretta) può essere ceduto, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “vigilati”). Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

NOTA BENE: L’attribuzione del credito di imposta avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande, previa verifica dei requisiti, nel limite delle risorse disponibili.

COME AVVIENE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per il riconoscimento del credito d’imposta devono essere inviate tramite la piattaforma on line di Invitalia.
ATTENZIONE:
Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo in relazione al medesimo intervento.
La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali (di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998).

Ai fini della presentazione delle domande, è necessario:

  • essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE);
  • disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della procedura on line viene assegnato un protocollo elettronico.

Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, il soggetto richiedente dovrà indicare tra l’altro:

  • i dati anagrafici;
  • la tipologia degli investimenti previsti;
  • il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa;
  • la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
  • nel caso sia stata inviata domanda nel primo sportello aperto dal 4 marzo al 4 aprile 2022: l’eventuale credito d’imposta già ricevuto.
INFO:
Per maggiori informazioni è possibile contattare  il coordinatore Assoturismo Lucio Gori al numero 0575/984312 oppure al 338/7417046  oppure scrivere a lucio.gori@confesercenti.ar.it 
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