LEGGE DI BILANCIO 2023: MISURE IN MATERIA “PACE FISCALE” E “DEFINIZIONI AGEVOLATE”

LEGGE DI BILANCIO 2023: MISURE IN MATERIA “PACE FISCALE” E “DEFINIZIONI AGEVOLATE”

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI (COMMI DA 153 A 159)
La definizione agevolata è riservata ai debiti risultanti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti da controllo automatico con riferimento alle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

I predetti importi potranno essere “definiti” con il pagamento:
– delle imposte e dei contributi previdenziali;
– degli interessi e delle somme aggiuntive;
– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).

Gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le stesse regole valgono anche per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

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Regolarizzazione irregolarità formali (commi da 166 a 173)
La disposizione è volta a introdurre la possibilità di sanare le irregolarità formali, a condizione che non rilevino sulla determinazione delle imposte sui redditi, IVA e IRAP, se commesse fino al 31 ottobre 2022 e a condizione che non siano state contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

È previsto che la regolarizzazione avvenga mediante la rimozione delle predette irregolarità e il contestuale versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni.

Il versamento della somma può essere eseguito in due rate di pari importo: la prima da versare entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

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Ravvedimento delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
In deroga alla disciplina ordinaria sul ravvedimento operoso, la disposizione in questione prevede che per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quelle precedenti è possibile procedere alla regolarizzazione mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l’intero debito ovvero la prima rata.
La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate e il predetto versamento può essere eseguito in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in otto rate.

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Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)
Con riferimento agli atti accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi della definizione agevolata usufruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

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Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
La disposizione introduce una procedura che consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che risultano pendenti al 1° gennaio 2023.
Il contribuente dovrà presentare un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e dovrà effettuare il pagamento di una somma pari al valore della controversia (questo valore varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio).
Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l’aggiunta degli interessi legali, qualora l’importo da versare superi i mille euro.

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Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)
In alternativa alla predetta definizione agevolata, entro il 30 giugno 2023 è possibile definire con un accordo conciliativo le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali oneri accessori.

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Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione (commi da 213 a 218)
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la disposizione prevedere la possibilità di aderire entro il 30 giugno 2023 ad una “rinuncia agevolata” alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte e anche in questo caso le sanzioni applicate sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

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Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi (commi da 219 a 221)
La disposizione introduce la possibilità di regolarizzare gli omessi o carenti versamenti di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione e conciliazioni giudiziali).
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento in un’unica rata di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, corrispondendo la sola imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.

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Stralcio dei carichi fino a mille euro (commi da 222 a 230)
La misura prevede l’annullamento automatico entro il 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo risultanti al 1° gennaio 2023 fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (sono inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate). Se il ruolo è formato da enti diversi, l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Con riferimento alle sanzioni amministrative (ad esempio le multe per infrazioni stradali) diverse, quindi, da quelle per violazioni tributarie/contributive lo stralcio riguarda i soli interessi. Al riguardo si evidenzia che comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023.

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Rottamazione quater (commi da 231 a 252)
La disposizione introduca una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, cancellando sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali.
Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate. L’adesione alla definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall’agente della riscossione. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Al riguardo si evidenzia che risulta possibile fruirne del beneficio anche con riferimento ai debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale.

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