LEGGE DI BILANCIO 2023: MISURE DI CARATTERE FISCALE

LEGGE DI BILANCIO 2023: MISURE DI CARATTERE FISCALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIME FORFETTARIO (COMMA 54)
È disposto l’innalzamento a 85mila euro del limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel c.d. “regime forfettario” per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Al riguardo, rispetto alle precedenti disposizioni sul tema, è stata introdotta una nuova disposizione che prevede la fuoriuscita immediata dal regime agevolato, con i relativi effetti, nel caso si superino nell’anno i 100mila euro di ricavi o compensi.

Pertanto, stante quanto scritto, si fuoriesce dal regime forfettario:
– dall’anno successivo al superamento della soglia di ricavi o compensi nel caso in cui gli stessi non superino l’importo di 100.000 euro;
– nell’anno stesso in cui si verifica il superamento della soglia qualora i ricavi o compensi eccedano i 100.000 euro.

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLAT TAX INCREMENTALE (COMMI DA 55 A 57)
È introdotto per il solo anno 2023 un ulteriore meccanismo di tassazione “a mannaia”, riservato alle partite IVA persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario definito “flat tax incrementale”.

La disciplina permette di assoggettare ad un’imposta sostitutiva del 15%, una base imponibile, fino a un massimo di 40mila euro, derivante dalla differenza tra il reddito conseguito nel 2023 e il maggior reddito dichiarato in uno dei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5%.

Esemplificando, ipotizziamo che:
– X sia la base imponibile da calcolare;
– Y sia la differenza tra il reddito conseguito nel 2023 e il maggior reddito dichiarato in uno dei tre anni precedenti (per semplicità prendiamo come maggior reddito dichiarato di riferimento quello conseguito nel 2021);

il calcolo sarà il seguente: X = Y – 5% di Y.

Tale disposizione è stata introdotta dal Legislatore con l’obiettivo di premiare gli incrementi di reddito conseguiti nell’anno.

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande (comma 63)
La disposizione in questione prevede che le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le c.d. “mance”) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, acquisite anche tramite Pos, dal datore di lavoro e da questi riversate ai destinatari, vengono qualificate come redditi da lavoro dipendente e tassate con un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%. 

Riduzione della tassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti (comma 63)
La disposizione prevede per il solo anno 2023, la riduzione al 5% (rispetto al 10%) dell’aliquota relativa all’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, fino a un massimo di 3mila euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di redditi non superiori a 80mila euro nell’anno 2022.

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (COMMI DA 65 A 69)
La disposizione in questione, con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro, prevede che le imprese che esercitano le attività di commercio al dettaglio individuate dai seguenti codici ATECO:

– 47.11.10 (Ipermercati);
– 47.11.20 (Supermercati);
– 47.11.30 (Discount di alimentari);
– 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
– 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
– 47.19.10 (Grandi magazzini);
– 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
– 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
– 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
–  47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
– 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
– 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
– 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
– 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
– 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati);

possono beneficiare di una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali (il relativo coefficiente passa dal 3% al 6%).

Al riguardo, inoltre è previsto che: o potranno usufruire dell’agevolazione in questione anche le imprese immobiliari in relazione ai fabbricati dati in locazione a imprese esercenti una delle predette attività indicate, a determinate condizioni;
– le disposizioni attuative della norma sono demandata ad un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 2 marzo 2023.

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA SUI PRODOTTI PER L’INFANZIA, LA PROTEZIONE DELL’IGIENE FEMMINILE E SUL PELLET (COMMI 72 E 73)
Al riguardo è previsto quanto segue:

– Sono assoggettati all’aliquota IVA del 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile non compostabili, latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto, pannolini, seggiolini per gli autoveicoli, etc.;
– Transitoriamente e solo per l’anno 2023 il pellet è assoggettato all’aliquota IVA del 10%.

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA (COMMI DA 100 A 105)
Per le società è introdotta nuovamente la possibilità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci i beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività.

Al riguardo:
– per poter beneficiare dell’agevolazione occorre risultare socio al 30 settembre 2022 o che l’iscrizione nel libro soci avvenga entro il 31 gennaio 2023 in forza di un titolo avente data anteriore al 1° ottobre 2022.
– per l’operazione, che va effettuata entro il 30 settembre 2023, occorre versare un’imposta sostitutiva dell’8% sull’eventuale plusvalenza (del 10,5% per le società non operative), con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell’immobile anziché il valore normale;
– la predetta imposta sostitutiva deve essere versata in due rate (il 60% entro il 30 settembre 2023 e il restante 40% entro il 30 novembre 2023)

Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Disposizioni in materia Estromissione dei beni dell’impresa individuale (comma 106)

La disposizione è volta a introdurre nuovamente la disciplina relativa all’estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell’impresa.

La norma al riguardo prevede che possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell’imprenditore a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da calcolare sulla differenza tra il valore normale (o catastale) del bene e il valore fiscalmente riconosciuto.

Si evidenzia che:
– l’estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 31 ottobre 2022;
– l’operazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2023.

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 107 A 109)
È prevista nuovamente la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni a fronte del pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva che, a differenza di quanto precedentemente previsto sul tema, è incrementata al 16% (rispetto al 14%).

Al riguardo si evidenzia che:
– la predetta imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo;
– l’imposta sostitutiva va applicata sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro il termine di versamento della stessa (15 novembre 2023);
– o i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE SUI TABACCHI E PRODOTTI DA FUMO (COMMA 122)
La disposizione introduce delle revisioni in aumento sull’accisa sui tabacchi lavorati con conseguente aumento del prezzo dei pacchetti delle sigarette e del tabacco utilizzato per arrotolare sigarette.

Al riguardo si evidenzia che:
– è rimodulato il già previsto aumento dell’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione;
– è ridotta l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche.

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL’OPERATIVITÀ DELLE PARTITE IVA (COMMI DA 148 A 150)
La disposizione prevede che l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle azioni di contrasto all’evasione ed alle frodi, implementi le proprie analisi e i propri strumenti rafforzando i presidi preventivi già esistenti per il rilascio delle nuove partite IVA. Al riguardo, al verificarsi di alcune contingenze, si prevede l’irrogazione di una sanzione di euro 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria di un provvedimento straordinario di cessazione, in quanto titolare dell’impresa individuale, dell’attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale. Inoltre, in taluni casi, è previsto che per riaprire la partita IVA, lo stesso debba presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno di 50mila euro o, se superiore, per l’importo ancora dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura d’ufficio.

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NUOVI ADEMPIMENTI IN RIFERIMENTO ALLE VENDITE TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI (COMMA 151)
La disposizione è volta ad introdurre un nuovo adempimento per i soggetti IVA che facilitano le vendite di determinati beni tramite una piattaforma digitale. In particolare, i predetti soggetti dovranno comunicare i dati sui fornitori e delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi e saranno individuati puntualmente con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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NOVITÀ IN MATERIA DI REGIME SANZIONATORIO REVERSE CHARGE (COMMA 152)
La disposizione è volta a introdurre in materia di reverse charge una previsione secondo la quale qualora il cessionario o committente sia consapevole dell’intento fraudolento di operazioni inesistenti imponibili, non si applica il regime di neutralità previsto dalla norma e il cessionario o committente è punito con una sanzione pari al 90% della detrazione compiuta.

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