Le integrazioni introdotte con la legge 28/2025 e i requisiti aggiuntivi del Regolamento attuativo.
Si informa che neò BURT Regione Toscana del 14 agosto è stato pubblicato il Regolamento attuativo del Testo unico Regionale sul turismo (legge 61/2024) .
SCOPRIAMO INSIEME LE NOVITA’ DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL TESTO UNICO REGIONALE DEL TURISMO
Queste le principali novità contenute nel regolamento:
REQUISITI E CLASSIFICAZIONI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Diverse tipologie di ospitalità sono state aggiornate con nuovi requisiti, standard e servizi minimi per garantire uniformità e qualità.
Art. 11 – Identificazione
Tutte le strutture devono esporre un’insegna ben visibile con denominazione, tipologia e classificazione. Le dipendenze alberghiere devono indicare la casa madre e la dicitura “dipendenza”.
ART. 17 Requisiti Strutturali e Dimensioni:
Negli alberghi senza bagno in ogni camera è richiesto un bagno ogni 8 posti letto (minimo uno per piano). Per le nuove strutture, un bagno è obbligatorio per ogni piano con locali comuni. È stato eliminato il riferimento ai serramenti mobili per il calcolo della superficie delle camere e sono state definite le condizioni per la decadenza delle deroghe dimensionali in caso di lavori edilizi.
Art. 21 Dipendenze (strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione)
La distanza massima dalla casa madre è ora fissata a 200 metri, a condizione che siano garantiti unità di gestione e servizi. Le dipendenze di nuova realizzazione devono avere la stessa classificazione della casa madre, quelle già esistenti al momento dell’entrata in vigore del regolamento possono mantenere una classificazione inferiore.
Nuove Tipologie di Strutture: Il regolamento introduce la definizione e i requisiti minimi per gli “Academy Hotel” (art. 23) e l'”Albergo diffuso” (art. 51).
Art. 15 Animali
I proprietari devono custodire i propri animali evitando molestie e danni, in accordo con il regolamento interno della struttura.
Art. 24 Classificazione Condhotel
I condhotel sono classificati con lo stesso numero di stelle dell’albergo a cui sono associati.
ADEGUAMENTI SINGOLE TIPOLOGIE
Il regolamento ha introdotto modifiche specifiche per varie tipologie di strutture ricettive, tra cui:
Artt. 39 e 40 Case per Ferie e Ostelli Revisione dei rapporti numerici tra servizi igienici e posti letto, ampliamento dell’orario di portineria e obbligo di Wi-Fi e conoscenza di una (per le case per ferie) o due (per gli ostelli) lingue straniere.
Art. 44 Affittacamere Chiariti gli standard minimi dimensionali delle camere, l’arredo obbligatorio e l’obbligo di reperibilità continua.
Art. 46 Case e appartamenti per vacanze: definiti i servizi e le dotazioni minime.
Art. 47 Residenze d’epoca: Rafforzati i requisiti per l’accoglienza, la portineria, gli ambienti comuni, il cambio biancheria e il Wi-Fi.
ALTRE DISPOSIZIONI
Classificazione struttura all’aria aperta: Campeggi, villaggi turistici e marina resort potranno ottenere fino a cinque stelle (o ancore), un sistema che valorizza la qualità dei servizi offerti.
Informazione turistica: Viene definita la disciplina degli IAT (Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica), con particolare attenzione alla profilazione degli utenti e al coordinamento con il Destination Management System (DMS) regionale.
Professioni turistiche: Per l’esame di accompagnatore turistico e guida ambientale è richiesto un titolo di studio attinente al percorso professionale.
I TEMPI PER GLI ADEGUAMENTI
Le aree camper, marina resort già in esercizio hanno sei mesi di tempo dall’entrata in vigore del regolamento per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Per tutte le altre strutture, l’adeguamento completo dovrà avvenire entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, salvo comprovata impossibilità tecnica.
IL TESTO INTEGRALE
TESTO UNICO REGIONALE DEL TURISMO: LE MODIFICHE DI ‘MANUTENZIONE’
Nelle scorse settimane la LR N. 28/2025 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2025) pubblicata il 9 giugno 2025, aveva apportato alcune modifiche alla versione iniziale del Testo unico, per adeguarlo ad alcuni rilievi formulati dai Ministeri competenti per materie.
In particolare:
1. ALBERGHI DIFFUSI (art. 47, comma 10) È stata eliminata la possibilità di utilizzare immobili con destinazione d’uso residenziale per i locali destinati ai servizi di ricevimento, accoglienza e aree comuni.
2. GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE (art. 48, commi 6 e 7) Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni, ai servizi e alla classificazione della struttura è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), da presentare al SUAP entro quindici giorni dal verificarsi. Tutte le altre variazioni dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA dovranno essere comunicate al SUAP, sempre entro quindici giorni.
3. SOSPENSIONE ATTIVITA’ (art. 53, comma 3) Sono stati introdotti nuovi vincoli per le sospensioni dell’attività. Dopo una sospensione superiore a quindici giorni e un’eventuale proroga, per avviare una nuova sospensione lunga è ora necessario aver ripreso l’attività per un periodo minimo: tre mesi consecutivi per le strutture con apertura annuale e un mese per quelle stagionali.
4. LOCAZIONI TURISTICHE NON IMPRENDITORIALI (art. 60) Anche per le locazioni turistiche non imprenditoriali sono state introdotte tempistiche più precise per le procedure di comunicazione:
Le variazioni dei dati e la sospensione dell’attività devono essere comunicate al comune entro quindici giorni dal verificarsi.
La cessazione dell’attività va comunicata entro trenta giorni dal suo verificarsi.
5. LOCAZIONI TURISTICHE IMPRENDITORIALI (art. 61, commi 4, 5 e 5 bis) Le procedure per le locazioni turistiche in forma imprenditoriale sono state equiparate a quelle delle strutture ricettive in termini di tempistiche e modalità.
Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e alle caratteristiche dell’alloggio è soggetta a SCIA, da presentare al SUAP entro quindici giorni.
Altre variazioni dei dati e delle informazioni devono essere comunicate, sempre entro quindici giorni.
La sospensione dell’attività, anche in questo caso, è soggetta a comunicazione al SUAP entro quindici giorni.
6. AGENZIE DI VIAGGIO (art. 77). Nei commi 4,5 e 6 è stato specificato che il termine per la comunicazione delle variazioni è di 15 giorni.
Scarica il TU aggiornato alle modifiche recentemente introdotte.