Esteso anche ai titoli utilizzati nel privato.
Si informa che dal 1 settembre 2025 gli accordi in essere tra società emittenti buoni pasto e pubblici esercizi o esercizi commerciali che prevedano l’accettazione dei “ticket” in sostituzione del servizio di mensa con riferimento al rapporto con datori di lavoro privati devono essere adeguati con la previsione dell’applicazione alle commissioni di un tetto massimo del 5%.
D’ora in avanti trovano infatti piena applicazione due provvedimenti approvati negli scorsi due anni, e in particolare:
– il decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) a prevedere, all’art. 131, in tema di servizi sostitutivi di mensa, che il bando di gara per l’assegnazione dell’affidamento da parte dei datori di lavoro pubblici dei servizi sostitutivi (mediante emissione di buoni pasto) deve prevedere, tra i vari criteri, “lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti”
– La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” (Legge 16 dicembre 2024, n. 193), che ha esteso anche al settore privato le norme che già dal 2023 fissavano un tetto massimo del 5% alle commissioni applicate ad esercizi della ristorazione o negozi di alimentari dalle società emittenti buoni pasto in relazione ad accordi stipulati con riferimento al settore pubblico.
TETTO AI BUONI PASTO: DA QUANDO E COME
Queste disposizioni hanno trovato applicazione:
– immediata (dal 18 dicembre 2024, data di entrata in vigore della legge n. 193/2024) nei confronti degli esercenti che alla medesima data non fossero vincolati da alcun accordo con imprese emittenti.
– dal 1° settembre 2025 agli accordi in essere al 18 dicembre 2024, data di entrata in vigore della legge.
Cosa succede all’atto pratico?
Per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continueranno ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della legge, in deroga all’obbligo di adeguamento degli accordi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025; fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, potranno recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri, in deroga all’articolo 1671 del codice civile.
L’importo non superiore al 5% del valore facciale del buono pasto richiesto agli esercenti da parte delle società emittenti deve remunerare anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti medesimi.
BUONI PASTO: CHI PUO’ ACCETTARLI?
Riepilogando, come previsto dall’allegato II.17 al Codice dei contratti pubblici, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l’attività di mensa aziendale e interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’albo degli artigiani, di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile;
f) nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.
Ricordiamo che l’adozione del tetto generalizzato sui buoni pasto fa seguito ad un importante lavoro di rivendicazione e pressione sindacale, portato avanti da Confesercenti ed altre associazioni di categoria.