IMPOSTA DI SOGGIORNO: COSA CAMBIA PER LE STRUTTURE RICETTIVE

IMPOSTA DI SOGGIORNO: COSA CAMBIA PER LE STRUTTURE RICETTIVE

 Le ultime novità su dichiarazione annuale e sanzioni. In caso di omissione, importi più proporzionali.

Novità per le strutture ricettive che sono tenute ogni anno a presentare la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno riscossa, e se non provvedono sono passibili di sanzioni.
Infatti queste sanzioni sono state ridimensionate recentemente: per effetto del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (entrato in vigore il 12 agosto 2026), sono ora commisurate esclusivamente al tributo effettivamente non versato, superando la precedente disciplina che applicava sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta dovuta anche quando il tributo era stato regolarmente riscosso e riversato al Comune.
Più nello specifico: 
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è pari al 100% del tributo non versato, con un importo minimo di 50 euro.
  • In caso di infedele dichiarazione, la sanzione è pari al 40% del tributo non versato, anche in questo caso con un minimo di 50 euro.
La riforma non ha effetto retroattivo. 
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 12, le nuove sanzioni si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2027. 
ATTENZIONE QUINDI: Per tutte le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2026 continuerà pertanto a trovare applicazione il precedente regime sanzionatorio.
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