LEGGE DI BILANCIO 2023: ALTRE MISURE

LEGGE DI BILANCIO 2023: ALTRE MISURE

ALTRE MISURE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI (COMMI DA 273 A 275)


La disposizione di fatto limita la disposizione introdotta all’art.8 del D.L. n. 73/2022 (c.d. “D.L. Semplificazioni”) ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Al riguardo, si ricorda che la misura introdotta dal D.L. Semplificazioni prevede che la correzione degli errori contabili nell’esercizio in cui la stessa venga effettuata in conformità ai principi contabili adottati abbia rilevanza fiscale, in modo da evitare la presentazione di una dichiarazione integrativa per l’annualità in cui si sarebbe dovuto contabilizzare il componente di reddito (c.d. “principio di derivazione forzata”).

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MODIFICHE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER LE IMPRESE MINORI (COMMA 276)
La disposizione introdotta amplia la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata.

In particolare, la disposizione prevede che a partire dall’anno 2023 le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire del regime di contabilità semplificata sono elevate a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi (fino a oggi il limite era 400.000 euro) e a 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività (fino a oggi il limite era 700.000 euro).

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INTRODUZIONE DEL BONUS ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI RICICLATI (COMMI DA 685 A 690)
Per gli anni 2023 e 2024 è istituito un credito d’imposta nella misura del 36% ed entro il limite di 20 mila euro per ciascun beneficiario a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro. Al riguardo si evidenzia che:
– Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

– il tetto di spesa previsto della misura è pari a cinque milioni di euro annui;
– Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° maggio 2023 saranno previste le disposizioni attuative della misura.

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