GREEN PASS E CONTROLLI: LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

GREEN PASS E CONTROLLI: LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

La circolare_certificazione_verde del Ministero dell’Interno chiarisce cosa i titolari dei locali devono – o non devono – fare relativamente al controllo del Green pass. Ci sono due fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e proprio «in ragione di ciò è configurata come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati».

La seconda fase «consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità».

Non si parla dunque di obbligo di chiedere la carta d’identità da parte dell’esercente, se non nei casi di chiaro abuso. Si precisa che «la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolto a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione».

L’obbligo di esibire i documenti rimane a carico del cliente, in caso di illecito, e «la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente».
La circolare tuttavia sottolinea l’importanza dei controlli, ribadendo «l’assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica ai sensi dell’art.13 del dpcm, facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Questo chiarimento si è reso necessario soprattutto dopo che il Garante della Privacy, citando il Dpcm dello scorso 17 giugno, aveva fatto notare che anche «i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi» possono richiedere agli intestatari della certificazione verde di esibire un documento d’identità, rispondendo così al quesito rivolto dalla Regione Piemonte.
La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese era intanto già tornata a precisare che «il ristoratore deve chiedere il Green Pass, ma non spetta a lui controllare i documenti dei clienti».
Gli esercenti in questo modo, con il chiarimento del Viminale, sono riusciti ad ottenere la riduzione del rischio di multe per colpa di eventuali “furbetti”, come chiedevano in questi giorni le associazioni di categoria

(da IlSole24ore del 11.08.2021)

Condividi questo articolo su:
x

Continuando la navigazione o chiudendo questa finestra, accetti l'utilizzo dei cookies.

Questo sito o gli strumenti terzi qui utilizzati sfruttano cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie.

X
x