EMERGENZA COVID: MISURE RESTRITTIVE NELLE ZONE GIALLE, ARANCIONI E ROSSE

EMERGENZA COVID: MISURE RESTRITTIVE NELLE ZONE GIALLE, ARANCIONI E ROSSE

Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il DPCM del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La principale novità è che l’Italia viene divisa in tre fasce di rischio. Le restrizioni saranno dunque diverse in base alla fascia attribuita a ciascuna regione. La suddivisione prevede una fascia gialla, nella quale si applicano restrizioni generali di carattere nazionale, una arancione, considerata a rischio alto, con misure restrittive aggiuntive e infine una fascia rossa, quella cosiddetta a grave rischio, per la quale sarà presidposto un lockdown anche se con provvedimenti un po’ meno stringenti rispetto a quello della scorsa primavera.

Le misure sono diversificate a seconda della situazione concreta venutasi a creare nelle diverse aree del Paese. Esse si applicheranno dal 6 novembre, in sostituzione di quelle previste dal DPCM 24 ottobre 2020, e saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Di seguito un riepilogo delle misure principale restrittive previste in base alla zona di rischio

MISURE RESTRITTIVE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE (Art. 1) – “zone GIALLE” –

Spostamenti

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

> Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, nei centri urbani, delle strade o piazze dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Nuove restrizioni per le attività produttive e sociali

> Si conferma la possibilità di consumare nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, con consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblicoresta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. È sempre consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

> Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò e SLOT, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente; sono dunque sospese anche le attività di gioco esercitate in modo promiscuo all’interno di pubblici esercizi, tabacchi, attività ricettive e commerciali.

> Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

> Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
> Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Non è dunque prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita e degli ipermercati, che hanno autorizzazione autonoma per l’esercizio, diversamente dai centri commerciali.

> A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

LA TOSCANA DA OGGI DIVENTA ZONA ARANCIONE: ECCO COSA CAMBIA

I cambiamenti riguardano:

  1. il divieto di spostarsi tra comuni diversi e regioni diverse, se non per motivi di lavoro, salute, studio e necessità. Viene raccomandato anche di evitare gli spostamenti non necessari anche all’interno del proprio comune.
  2. Per bar e ristoranti (ma anche gelaterie, pasticcerie, pub), 7 giorni su 7, è consentito l’asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio sempre.

Questo significa che chi fa l’asporto dovrà far entrare un cliente per volta, solo il tempo necessario al ritiro della merce e per il pagamento. E’ vietato sostare oltre il tempo necessario all’interno del locale.

Nulla cambia per le altre attività.

Quindi restano chiusi i centri commerciali nelle giornate festive e prefestive (eccetto generi alimentari, tabaccherie, edicole, farmacie e parafarmacie al loro interno).

Chiusi musei, mostre, cinema, teatri, concerti, sale da ballo, discoteche, piscine.

I negozi devono esporre il cartello con il n. max di persone consentite all’interno (1 ogni 10 mq di superficie di vendita, con il limite di 1 sola persona per i negozi sotto i 40 mq.) Rispettare sempre distanziamento di 1 m. , mascherina al chiuso e all’aperto, gel igienizzante per le mani.

Nei negozi di generi alimentari può entrare solo 1 persona per nucleo familiare (eccetto bambini e disabili).

ECCO IL TESTO INTEGRALE DEL DPCM DEL 3_NOVEMBRE_2020

ECCO GLI ALLEGATI AL DECRETO DEL 3 NOVEMBRE 2020

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